Nuovo sistema (per marche operative rilasciate a partire dall'11 novembre 2010) valido per tutte le patenti (sia di cat B che superiori).
1) Rilascio della marca operativa (senza foglio rosa: il candidato non è autorizzato ad esercitarsi alla guida)
Per ottenere il rilascio della marca operativa occorre presentare domanda agli Uffici decentrati: S.I.I.T. settore trasporti (Uffici Provinciali Motorizzazione) redatta su apposito modello TT 2112 (in distribuzione presso gli Uffici). La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
| Attestazione del versamento |
- di € 14,62 sul c/c postale n. 4028 - di € 15,00 sul c/c postale n. 9001 - di € 14,62 sul c/c postale n. 4028 (per il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sulla patente di guida) - di € 9,00 sul c/c postale n. 9001 Gli appositi moduli si possono ritirare presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile. |
| Fotografie | in numero di 2, recenti, formato tessera, su fondo bianco e a capo scoperto, su carta non termica, uguali alla fotografia applicata sul certificato medico, da applicare sul modello di domanda. |
| Certificato medico in bollo | da € 14,62 (e fotocopia del medesimo), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 3 (tre) mesi, rilasciato da un medico di cui all'art.119 del Codice della Strada. |
| Documento di identità | Se la domanda è presentata da candidati (patente di categoria A1) minorenni: esibizione di un valido documento di identità, con relativa fotocopia, dal quale sia rilevabile la residenza in Italia oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tutore (genitore) relativa alla residenza del candidato. |
| Fotocopia della patente eventualmente posseduta | recando in visione l'originale. |
Nota bene
Il certificato medico da allegare alla domanda non deve essere più vecchio di tre mesi (90 giorni). Una volta rilasciata la marca operativa il certificato medico vale fino alla scadenza del foglio rosa. Qualora per lo stesso candidato si debba ripresentare una nuova domanda , il certificato medico allegato alla precedente non è più valido e bisogna allegarne uno nuovo.
Nei casi di patenti speciali in cui il certificato medico non riporta alcuna scadenza può essere allegato a domande con qualsiasi data. Tuttavia, anche in questo caso, ne va presentato uno nuovo se per lo stesso candidato occorre ripresentare una nuova domanda.
2) Il giorno dopo la data di rilascio della marca operativa il candidato può già sostenere l'esame di teoria (ammesso che abbia già svolto le 20 ore di lezione previste dal programma ministeriale, se iscritto ad una autoscuola).
3) Entro 6 mesi dalla data di rilascio della marca operativa il candidato ha a disposizione 2 tentativi per superare l'esame di teoria.
4) Una volta che il candidato è risultato idoneo alla teoria viene reso valido il foglio rosa per le esercitazioni alla guida. Il candidato può sostenere l'esame di guida fino a 2 volte nell'arco dei 6 mesi di validità del foglio rosa. Qualora il candidato non riesca a superare l'esame di guida entro 6 mesi bisogna ricominciare di nuovo dal punto 1 (richiedere una nuova marca operativa e sostenere di nuovo l'esame di teoria).
Per i cittadini extracomunitari è richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale ultimo documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell'esame di guida.
L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (prova pratica di guida) previo superamento della prova di controllo delle cognizioni (prova teorica), che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine stabilito per superare la prova teorica (6 mesi) non sono consentite piu' di due prove.
Gli esami di cui sopra sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
Le prove d'esame sono pubbliche.
La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa).
A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.