| TIPO VEICOLI | ETA’ | NOTE |
|---|---|---|
| Motocicli di cilindrata fino a 125 cc e di potenza fino a 11 kw | 16 anni | E' la sottocategoria A1 |
| Motocicli di potenza fino a 25 kw e con rapporto potenza/peso (kw/kg) fino a 0,16 | 18 anni | E' la cosiddetta categoria "A limitata". Dopo due anni dal conseguimento e non prima del compimento di anni 20 si possono guidare tutti i tipi di motocicli |
| Motocicli di qualsiasi potenza e cilindrata |
20 anni e patente "A" da almeno 2 anni 21 anni |
| TIPO VEICOLI | ETA’ | NOTE |
|---|---|---|
| Motocicli di cilindrata fino a 125 cc e di potenza fino a 11 kw | 16 anni | E' la sottocategoria A1 |
| TIPO VEICOLI | ETA’ | NOTE |
|---|---|---|
| Motocicli di potenza fino a 25 kw e con rapporto potenza/peso (kw/kg) fino a 0,16 | 18 anni | E' la cosiddetta categoria "A limitata". Dopo due anni dal conseguimento e non prima del compimento di anni 20 si possono guidare tutti i tipi di motocicli |
| TIPO VEICOLI | ETA’ | NOTE |
|---|---|---|
| Motocicli di qualsiasi potenza e cilindrata |
20 anni e patente "A" da almeno 2 anni 21 anni |
| TIPO VEICOLI | ETA’ |
|---|---|
| Autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t e nove posti totali (compreso quello del conducente) | 18 anni |
| Autoveicoli con rimorchio leggero, la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg. | |
| Autoveicoli della categoria B con un rimorchio non leggero: la massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 Kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice | |
| Motocicli leggeri, tricicli, quadricicli di cilindrata non superiore a 125 cc e potenza fino a 11 Kw |
| TIPO VEICOLI | ETA’ |
|---|---|
| Complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio di massa complessiva superiore a 750 Kg. |
18 anni |
| La patente BE può essere rilasciata ai conducenti già in possesso di patente di categoria B. | |
| TIPO VEICOLI | ETA’ |
|---|---|
| Autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 Kg. Può essere agganciato un rimorchio leggero. |
18 anni (se veicolo di peso non superiore a
7,5 t.)
21 anni o 18 anni e CAP (se veicolo di peso superiore a 7,5 t.) |
| Macchine operatrici eccezionali | |
| La patente C è rilasciata solo ai conducenti già in possesso di patente di categoria B. | |
| TIPO VEICOLI | ETA’ |
|---|---|
| Complessi di veicoli (autotreni – autoarticolati) composti da una motrice rientrante nella categoria C e da rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 Kg. |
18 anni (se veicolo di peso non superiore a
7,5 t.)
21 anni o 18 anni e CAP (se veicolo di peso superiore a 7,5 t.) età massima 65 anni (se veicolo di peso superiore a 20 t.) |
| La patente CE può essere rilasciata solo ai conducenti già in possesso di patente C. | |
| TIPO VEICOLI | ETA’ |
|---|---|
| Autoveicoli destinati al trasporto di persone (autobus), il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, è superiore a otto. Può essere agganciato un rimorchio leggero. | 21 anni
età massima 60 anni con possibile elevazione annuale fino a 65 anni |
| La patente D può essere rilasciata solo ai conducenti già in possesso di patente B. | |
| TIPO VEICOLI | ETA’ |
|---|---|
| Complessi di veicoli (autoarticolati per il trasporto di persone – autosnodati) composti da una motrice rientrante nella categoria D e da rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg. | 21 anni
età massima 60 anni con possibile elevazione annuale fino a 65 anni |
La patente DE può essere rilasciata:
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| Per guidare a carico, per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette, di massa complessiva fino a 1,3 t in servizio di noleggio con conducente (NCC) |
| Per guidare a carico, per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette, di massa complessiva oltre 1,3 t in servizio di noleggio con conducente ed autovetture in servizio di piazza (TAXI) o di noleggio con conducente (NCC) |
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La direttiva introduce, per i conducenti che effettuano trasporti professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, la carta di qualificazione del conducente (di seguito denominata CQC) che si consegue dopo aver seguito un corso di formazione iniziale e dopo aver superato il relativo esame, e si rinnova dopo aver seguito un corso di formazione periodica. La CQC sostituisce i certificati di abilitazione professionali di tipo KC e KDdi cui all'art. 116, comma 8, del codice della strada e dell'art. 311 del relativo regolamento. Conducenti esentati dall'obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente Ai sensi dell'art. 16 del D. L.vo 286/2005 , la CQC non è richiesta ai conducenti:a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h; b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione; c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale; f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali; g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente. Per quanto riguarda l'esenzione prevista al punto f) si chiarisce che la stessa si riferisce ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio. |
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La direttiva introduce, per i conducenti che effettuano trasporti professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, la carta di qualificazione del conducente (di seguito denominata CQC) che si consegue dopo aver seguito un corso di formazione iniziale e dopo aver superato il relativo esame, e si rinnova dopo aver seguito un corso di formazione periodica. La CQC sostituisce i certificati di abilitazione professionali di tipo KC e KDdi cui all'art. 116, comma 8, del codice della strada e dell'art. 311 del relativo regolamento. Conducenti esentati dall'obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente Ai sensi dell'art. 16 del D. L.vo 286/2005 , la CQC non è richiesta ai conducenti:a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h; b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione; c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale; f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali; g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente. Per quanto riguarda l'esenzione prevista al punto f) si chiarisce che la stessa si riferisce ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio. |
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L'autoscuola Alba, facente parte del consorzio delle autoscuole, dispone di un autovettura Fiat Punto multiadattata idonea al conseguimento della patente speciale da parte di soggetti con minorazioni fisiche. |
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< 18 ANNI e > 18 ANNI (maggiore età compiuta dopo l' 1.10.2005) Per poter circolare con un ciclomotore, se non si ha una patente, si deve aver conseguito il certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori, meglio conosciuto come patentino. Tale abilitazione si ottiene dopo esito positivo di accertamento medico frequentando un corso di 13 ore presso un autoscuola o gli istituti scolastici che li organizzano per i loro alunni e sostenendo un esame teorico più una prova pratica di guida. L'esame teorico consiste in una scheda a 10 domande con una terzina di risposte (30 dunque in totale) da marcare con una crocetta su V se ritenuta vera o su F se ritenuta falsa. L'esame si intende superato fino ad un massimo di 4 errori e comporta il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi su strada valido 6 mesi. Nei limiti di validità del corso (1 anno) la prova di teoria può essere ripetuta un numero indefinito di volte. La prova pratica di guida consiste in due parti. Una verifica delle capacità di guida in un'area chiusa al traffico con esercizi specifici a seconda che si conduca un ciclomotore a due, tre o quattro ruote e una seconda parte che prevede una valutazione della guida nel traffico. > 18 ANNI (maggiore età compiuta prima del 1.10.2005) Dal 1 luglio 2005 l'obbligo del patentino si estende anche alle persone che abbiano raggiunto la maggior età senza aver conseguito una patente. In questo caso il rilascio del certificato avviene dopo essersi sottoposti ad una visita medica ed aver frequentato un corso di 13 ore (massimo 3 di assenza). Non è previsto un esame. |